Statuto Associativo

ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI –Trento

STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 – Costituzione e sede

1. È costituita tra i Dottori Architetti, che aderiscono al presente Statuto, l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI della Provincia di TRENTO” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

2. L’Associazione ha la propria sede presso lo studio del Presidente pro-tempore; le Assemblee, di cui al successivo art. 11, saranno invece tenute presso la sede da destinarsi di volta in volta. Tali sedi potranno essere trasferite altrove, in ogni momento, su decisione del Consiglio direttivo.

Articolo 2 – Scopi

1. L’Associazione AGA.TRENTO si propone i seguenti obiettivi:

− incentivare rapporti di amicizia e solidarietà tra i giovani Architetti per affrontare insieme, attraverso un confronto costruttivo, le problematiche inerenti il difficile avvio della libera professione e lo svolgimento della stessa;

− favorire e sostenere ogni iniziativa che tenda a valorizzare l’immagine e la professionalità del giovane architetto nel rapporto con le istituzioni, la committenza e la collettività;

− contribuire con potenzialità professionali e culturali dei propri associati e in armonia con le attività del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Trento, allo studio e alla risoluzione di problematiche connesse alla professione dell’Architetto;

− promuovere la formazione di una coscienza etica del fare architettura attraverso la rivalutazione dell’approfondimento culturale-teorico come momento fondativo dell’agire pratico e l’esercizio della professione nell’assunzione dello spirito dettato dalle norme deontologiche;

− favorire il nascere di Associazioni di Giovani Architetti in altre provincie per la costituzione di un coordinamento regionale e nazionale.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’ Associazione potrà aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito internazionale e potrà partecipare a raggruppamenti di Associazioni di categorie ed anche di professioni diverse.

Articolo 3 – Durata

1. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Realizzazione del programma

1. Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione potrà svolgere in via strumentale varie attività, in particolare:

a. organizzazione e funzionamento dei servizi diretti a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;

b. organizzazione dei corsi, conferenze, borse di studio e concorsi;

c. organizzazione di qualsiasi attività o iniziativa, che sia giudicata utile per un miglior conseguimento delle finalità sociali.

Articolo 5 – Requisiti per l’iscrizione

1. Dell’Associazione possono fare parte i Dottori Architetti iscritti all’Albo per la giurisdizione del Tribunale di Trento, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto il quarantesimo anno d’età.

2. L’associato perderà la propria qualifica di socio allo scadere dell’anno sociale nel corso del quale compirà il quarantesimo anno d’età e non potrà più far parte dell’Associazione.

3. L’ammissione a socio è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo il quale ha 15 (quindici) giorni di tempo per accettarla, salvo quanto previsto dall’art. 23, comma 2.

4. Dell’associazione possono far parte i dottori in architettura (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, laurea specialistica, laurea triennale) anche se non iscritti ad alcun albo professionale. La quota d’iscrizione sarà fissata dal consiglio, l’associato può avere partecipazione attiva all’interno dell’associazione ma non avrà diritto di voto.

Articolo 6 – Associati

1. I soci si dividono in effettivi e ordinari.

2. Tutti gli associati all’atto di iscrizione dovranno impegnarsi per iscritto ad accettare e rispettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno.

3. Sono associati effettivi i professionisti in possesso dei requisiti di cui l’art. 5.

4. Sono associati onorari senza elettorato attivo o passivo, le personalità che si siano distinte per particolari impegni o meriti in attività tese alla crescita culturale dell’associazione ed alla valorizzazione della figura dell’architetto. Gli associati onorari sono eletti dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 7 – Quote associative

1. Gli associati dell’Associazione pagano una quota annuale che sarà fissata dal Consiglio direttivo annualmente.

2. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

3. Le quote o il contributo associativo non son trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Articolo 8 – Rapporto associativo

1. Tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa ad esclusione dei non iscritti all’Albo Professionale hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione

2. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 9 – Anno sociale

1. L’anno sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

3. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 10 – Organi dell’Associazione

1.Gli organi preposti al funzionamento dell’Associazione sono:

− l’Assemblea generale degli associati,

− il Consiglio direttivo,

− il Presidente.

Articolo 11 – Assemblea generale

1. L’Assemblea generale è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, sia effettivi che onorari.

2. Ciascun socio effettivo, ad eccezione dei non iscritti all’albo, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

3. Essa si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria per approvare i bilanci e i rendiconti proposti dal Consiglio direttivo, ed in via straordinaria quando sia necessario, o sia richiesta dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto.

4. L’Assemblea generale è altresì indiretta: entro due mesi dalla chiusura del biennio di mandato del Consiglio direttivo in carica, per discutere il programma delle attività e delle iniziative del biennio successivo proposto dal Consiglio o dai singoli associati che abbiano fatto pervenire delle proposte al Consiglio stesso, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

5. L’Assemblea può essere convocata per lettera, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. In alternativa può essere convocata via fax o con semplice avviso telefonico almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

6. Nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.

7. Le delibere dell’Assemblea devono essere trascritte in apposito verbale che sarà dato in visione ai soci che ne facciano richiesta.

8. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati effettivi aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall’art.8, sulle questioni messe all’ordine del giorno e procede, nei casi previsti, alla nomina dei membri del Consiglio direttivo.

9. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

10. L’Associazione straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno un terzo più uno dei soci effettivi aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

11. Il socio effettivo che per giustificato motivo sia impedito ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio effettivo mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea e conservate agli atti.

12. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Articolo 12 – Compiti dell’Associazione generale.

1. L’Assemblea ordinaria che può essere convocata in ogni Comunità, elegge il Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo e consultivo, approva il regolamento interno.

2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Articolo 13 – Votazioni

1. Le votazioni avverranno di norma per alzata di mano, salvo quanto previsto al secondo comma dell’art. 15.

Articolo 14 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si compone di:

– un Presidente,

– un Vicepresidente,

– un Segretario,

– un Tesoriere,

– rappresentanti delle Comunità e grandi Centri Urbani.

2. Il Consiglio direttivo designa nel primo ambito le singole cariche, salvo quanto previsto dall’art. 23, comma 1.

3. Il Presidente dirige e promuove l’attività dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, presiede l’Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; rappresenta l’Associazione in tutte le sedi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il presidente eletto ha facoltà di scegliere il vicepresidente, il segretario, il tesoriere. Il presidente ha facoltà di scegliere le figure professionali adatte a supporto dell’associazione e alla sua gestione economica e organizzativa. Il presidente e quindi il vice presidente che lo sostituisce, mentre rimane in carica si impegna davanti all’assemblea, per trasparenza verso l’associazione, di giustificare eventuali incarichi provinciali e regionali.

4. Rimane in carica due anni ed è rieleggibile per due mandati, poi non può più far parte del consiglio direttivo ma solo dell’associazione.

5. Tali facoltà aspettano al Vicepresidente in caso di impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 15 – Elezioni Consiglio Direttivo

1. Organo esecutivo dell’Associazione è il Consiglio direttivo che viene eletto, nel corso dell’Assemblea generale degli associati, o in assemblee per ogni singola comunità, entro due mesi dalla chiusura del secondo anno sociale del biennio mandato.

2. Le votazioni dei rappresentanti avviene a scrutinio segreto, i rappresentanti delle comunità sono eletti dagli architetti iscritti all’associazione divisi per area geografica. (vedi allegato 1) Le comunità con grandi centri urbani hanno diritto a due rappresentanti. Le comunità che non abbiano almeno 5 iscritti all’associazione non hanno diritto ad alcun rappresentante, se ci sono degli iscritti vengono accorpati alla naturale comunità limitrofa.

3. Sono eletti gli associati effettivi che, per ogni comunità, ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il socio con maggior anzianità di appartenenza all’Associazione, ovvero a parità di tale anzianità, il candidato con maggiore anzianità di laurea.

4. Il presidente è eletto in seduta pubblica dai rappresentanti, previa presentazione del programma al consiglio via mail 30 giorni prima della votazione.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– amministrare il patrimonio del gruppo nel rispetto e negli scopi del presente Statuto;

– redigere il bilancio preventivo e consuntivo;

– nominare coordinatori di gruppo di lavoro specifici;

– dare esecuzione del programma approvato dall’Assemblea generale biennale degli associati;

– scegliere al suo interno un rappresentante per i rapporti con il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento;

– prendere atto dell’iscrizione di nuovi soci ed eventuali allontanamenti;

– stabilire l’importo della quota annuale.

Articolo 17 – Riunioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno tre dei suoi componenti e comunque con cadenza minima bimestrale.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente viene calcolato doppio.

4. Il Consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni ai singoli Consiglieri.

5. Ciascun membro del Consiglio direttivo che risulti assente per più di tre volte, anche non consecutive nell’anno solare, decade automaticamente. Il Consiglio stesso procederà alla loro sostituzione, nominando i primi non eletti delle ultime votazioni in ordine di preferenze ricevute.

6. Qualora venga meno, per più di una volta, la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, si procederà a nuove elezioni.

7. E’ facoltà di ciascun membro del Consiglio recedere dal proprio mandato ed in tal caso si seguono le modalità sopra esposte.

8. In deroga ai limiti di età previsti dall’art.5, l’associato che al compimento del quarantesimo anno di età ricopre la carica di membro del Consiglio decade dalla carica e perde la qualifica di associato alla fine del mandato.

Articolo 18 – Finanziamento

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– beni mobili ed immobili;

– contributi;

– contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– ogni altro tipo di entrata.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

3. Le elargizioni liberali in denaro, la donazioni ed i lasciti, sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’organizzazione. L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.

5. Le spese non delegate a singoli consiglieri sono disposte esclusivamente dal Consiglio direttivo.

6. L’Associazione è rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente o da altro associato delegato dal Presidente.

7. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 – Espulsioni dai soci

1. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

2. Tali provvedimenti dovranno essere motivati e verbalizzati.

3. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata.

4. Il Consiglio direttivo potrà in casi gravi di decidere la mancata accettazione della domanda di iscrizione.

Articolo 20 – Gruppi di Studio

1. Si posso costituire Gruppi Di Studio per affrontare i problemi e le questioni professionali e di categoria che si ritengono di comune interesse per gli associati. Detti Gruppi sono creati da libera formazione di associati o dal Consiglio direttivo e devono sottoporre al Consiglio, per avere la sua approvazione, il programma che intendono svolgere.

2. Il Consiglio può nominare un coordinatore che presiederà ciascun Gruppo di Lavoro.

3. Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è regolato dal Consiglio direttivo.

Articolo 21 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria.

2. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n 662.

Articolo 22 – Retribuzione delle cariche

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Lo statuto è stato registrato nel 1999 dai soci fondatori:

Chiara M.A. Bertoli, Roberto Bosetti, Marco Brunelli, Andrea Dalla Torre, Gianni Del Greco, Roberto Faccio, Alberto Grassi, Lorenzo Perini.

Lo statuto ha avuto le seguenti modifiche:

20 ottobre 2010

Chiara M.A. Bertoli, Marco Brunelli, Roberto Faccio, Claudio Conter, Luisa Mattevi, Stefano Casagrande, Gabriele Zini, Daniela Casagranda, Rocco Zanoni, Ivan Muscolino

27 dicembre 2010

Claudio Conter, Luisa Mattevi, Stefano Casagrande, Gabriele Zini, Daniela Casagranda, Rocco Zanoni, Ivan Muscolino

Il presente statuto è lo statuto vigente, tutte le modifiche sono consultabili nei verbali dell’associazione

IL PRESIDENTE

Claudio Conter

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